Affido e Diritto di Visita

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Avvocato per affido dei figli

La separazione dei genitori può comportare l'insorgere di controversie legate tanto aspetti patrimoniali (es. contributo al mantenimento) quanto ad aspetti non patrimoniali, come ad esempio il regime di affido dei figli nati dalla coppia. La legge prevede un'importante disciplina volta tutelare e garantire l'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, al fine di consentirgli di superare il trauma dello scioglimento della famiglia. La normativa in materia di affidamento dei figli e diritto di visita trova applicazione tanto nel caso di figli nati da genitori sposati quanto nell'ipotesi di figli nati fuori dal matrimonio,

Occorre, innanzitutto, chiarire cosa si intende per affidamento dei figli.

Il regime di affido dei figli stabilisce le regole e le modalità dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il codice civile stabilisce che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. Ed ancora, “le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Appare evidente che, nel caso di convivenza, i genitori possono agevolmente esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo, mentre nel caso di separazione è bene definire e chiarire la ripartizione della responsabilità genitoriale sui figli minori.

Il regime di affido, quindi, non chiarisce il collocamento dei figli presso i genitori. In altre parole, un conto sono le regole stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale (affido), un altro quelle che stabiliscono presso quale genitore convive abitualmente con il figlio, ovvero se vi sia una convivenza alternata.

 

Affidamento condiviso

Con la riforma del diritto di famiglia del 2006, è stata stabilita come regola generale, nel caso di separazione dei genitori, l'affido condiviso, con l'obiettivo di assicurare ai minori il diritto alla bigenitorialità.

L'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori significa che, a prescindere da chi sia il genitore che convive abitualmente con il figlio, entrambi esercitano sul minore la responsabilità genitoriale con il conseguente diritto-dovere di mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo, fornendo cure, educazione, istruzione ed assistenza economica e morale.

Pertanto, nell'ambito di un procedimento di separazione o divorzio (ma anche nell'ipotesi di figli nati fuori dal matrimonio), il Giudice deve valutare in via prioritaria la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori, e solamente in casi gravi ed eccezionali, optare per il regime di affido esclusivo, scegliendo a quale genitore affidare i figli.

La scelta tra regime condiviso ed esclusivo, è bene ribadirlo, deve essere improntata unicamente al preminente interesse del figlio.

In caso di disaccordo tra i genitori sulle decisioni di maggior importanza che riguardano i figli, ciascun genitore può rivolgersi al Giudice affinché pronunci i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

 

Affidamento esclusivo

Come anticipato, se la regola generale impone il regime di affidamento condiviso, l'eccezione è costituita dall'affido esclusivo, che può richiedersi solo in presenza di determinate circostanze che, palesando l'inidoneità di un genitore a svolgere i propri doveri, potrebbero causare un grave pregiudizio per la prole (ad es. tossicodipendenza, alcoolismo, condotte violente).

In tal caso, quindi, i figli vengono affidati ad un solo genitore, il quale esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, attenendosi alle disposizione del Giudice e cercando di coinvolgere l'altro nelle decisioni di maggior interesse per i figli.

L'altro genitore, ha comunque il diritto-dovere di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli, potendo rivolgersi al Giudice quando ritiene siano state assunte decisioni in contrasto con l'interesse dei minori. L'affido esclusivo, inoltre, non pregiudica il diritto di visita del genitore non affidatario, dovendosi, comunque, garantire l'interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Come richiedere l'affido esclusivo?

Trattandosi di eccezione alla regola dell'affido condiviso, l'opzione per il regime esclusivo spetta sempre e solo al Giudice, e non può mai essere stabilito d'accordo tra i genitori, in quanto tale scelta deve essere sempre adottata nell'interesse preminente del minore.

Considerate le importanti conseguenti che l'affido esclusivo comporta, si può ricorrere a tale regime solamente quando sia provato:

- l'inidoneità del genitore che si vuole escludere all'esercizio della responsabilità genitoriale;

- il pregiudizio che deriverebbe alla prole dall'affidamento congiunto.

Ogni genitore può richiedere in qualsiasi momento l'affido esclusivo, ma se tale richiesta risultasse non adeguatamente motivata si può ritorcere contro.

Ed infatti, nel caso di istanza infondata, il Giudice può condannare il richiedente al risarcimento del danno in favore dell'altro coniuge, nonché tenerne conto nei provvedimenti riguardanti la prole.

Avvocato per diritto di visita

La riforma del diritto di famiglia del 2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di bigenitorialità, in base al quale ogni bambino ha il diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche qualora siano separati o divorziati ed a prescindere dal regime di affidamento. A tal fine, appare necessaria una frequentazione costante sia del papà che della mamma.

Tuttavia, è nell'interesse del minore stabilire un domicilio prevalente presso l'abitazione di un genitore, in modo da avere i propri spazi e le proprie abitudini, ed acquisire la propria routine senza continui stravolgimenti. Il genitore con il quale il minore convive abitualmente (quasi sempre la madre) è detto genitore collocatario.

Così, al fine di garantire anche al genitore non collocatario (quasi sempre il padre) una frequentazione costante con la prole, viene stabilito, in sede di separazione o divorzio un diritto di visita.

Il diritto di visita dei nonni. Il Decreto Legislativo n. 154 del 2013, modificando l'art. 317 bis del codice civile, stabilisce che anche i nonni hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Inoltre, la legge, prevedendo il diritto dei minori di mantenere significativi rapporti con entrambi i rami parentali, sembra includere tra i soggetti legittimati ad incontrare periodicamente i minori, anche gli zii ed i cugini.

 

Le modalità del diritto di visita

Nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto, gli stessi genitori, assistiti dall'avvocato di fiducia, stabiliscono, anche in base alle proprie esigenze, le modalità ed i tempi del diritto di visita del genitore non collocatario. Considerato, però, l'esercizio del diritto di visita non risponde solamente agli interessi dei genitori ma anche della prole, il Pubblico Ministero ed il Giudice devono verificare se le concrete modalità del diritto possono garantire ai figli il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.

Viceversa, nel caso di mancato accordo tra i genitori, è il Giudice a stabilire modalità e tempi del diritto di visita. Ciò può avvenire in sede di separazione o divorzio o, nell'ipotesi di figli nati fuori dal matrimonio, nel corso di un procedimento ad hoc.

Vengono quindi stabiliti quali giorni della settimana e quali periodi dell'anno il genitore non collocatario ha il diritto di trascorrere del tempo con i figli. Anche in base all'età del figlio, la frequentazione con il padre può avvenire presso l'abitazione ove il minore convive con la madre, oppure in uno spazio neutro in presenza dei servizi sociali, o ancora, il figlio può essere prelevato dall'abitazione materna e condotto con il padre presso la propria abitazione.

Seppur la legge non preveda nulla sul punto, lasciando ampia discrezionalità ad i genitori ed al Giudice, è prassi far pernottare il minore dal lunedì al venerdì presso il suo domicilio prevalente, ed alternare i finesettimana tra i genitori. Durante la settimana, inoltre, viene spesso stabilito il diritto di visita per un intero pomeriggio.

Compatibilmente con l'età del minore, può prevedersi anche un periodo di frequentazione più lungo come una settimana o quindici giorni, rispettivamente durante le vacanze natalizie e quelle estive.

 

Violazione del diritto di visita

Purtroppo, molti genitori non rispettano le disposizioni sul diritto di visita. Lo fanno, spesso, pensando di fare uno sgarbo all'altro genitore, quando in realtà il soggetto debole che ne soffre di più è proprio il loro figlio.

Il mancato esercizio del diritto di visita può dipendere sia dal genitore collocatario, il quale pone in essere una condotta ostruzionistica per limitare gli incontri del figlio con l'altro genitore, sia da quest'ultimo che non lo esercita nei modi e nei tempi stabiliti.

Considerato che il diritto di visita risponde sia alle esigenze del genitore non collocatario, che ha ben diritto di coltivare il rapporto con la prole, ma anche, anzi soprattutto, a quelle del figlio che ha il diritto di coltivare uno stabile legame con entrambi i genitori, le violazioni del diritto di visita, sia nell'uno che nell'altro caso, appaiono illegittime e censurabili.

In tal caso, prescindendo dalle conseguenze penali di tali comportamenti che possono anche integrare fattispecie di reato, il genitore diligente può ricorrere all'Autorità Giudiziaria per chiedere prima l'ammonimento dell'altro e, nei casi più gravi, l'intervento dei servizi sociali e la modifica del regime di affido, oltre al risarcimento del danno patito sia dal minore che dal genitore a cui è stato negato il diritto.

 

Ancora oggi, purtroppo, non sono tutelati i diritti di molti genitori (ma anche nonni) ai quali viene costantemente negata la possibilità di vedere, incontrare e trascorre un po' di tempo, serenamente, con il proprio discendente. In tal caso, oltre alla sofferenza del genitore c'è anche un bambino privato di un importante figura genitoriale. Tutti i bambini hanno il diritto ad avere un costante e significativo rapporto sia con il padre che con la madre, nonché con i parenti di entrambi i rami genitoriali (nonni, zii, cugini).

E' importante, quindi, nei casi in cui il diritto di visita venga negato, consultare immediatamente un avvocato per ottenere, con le vie legali, il rispetto dei propri diritti e di quelli del minore.

L'avvocato Sciortino offre la propria consulenza ed assistenza per i procedimenti in materia di:

  • modifica del regime di affido e determinazione del genitore collocatorio;
  • riconoscimento del diritto di visita e violazioni dello stesso;
  • riconoscimento o modifica del contributo al mantenimento.

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