Impugnazione del testamento nullo o annullabile
La legge individua un gran numero di casi in cui il testamento è invalido. L'invalidità del testamento può dipendere da vizi di forma o da un vizio di capacità e consenso del testatore.
Il testamento è nullo quando è contrario a norme imperative. L'azione di nullità è imprescrittibile e, pertanto, può esercitarsi in ogni tempo.
Il testamento è annullabile quando il testatore non era capace di intendere e di volere poiché ad esempio, infermo, oppure quando la sua volontà risulta viziata da errore, da violenza o dolo (inganno).
L'azione di annullabilità deve essere esercitata entro 5 anni dall'esecuzione del testamento, il che presuppone: l'apertura della successione, l'accettazione dell'eredità ed un'attività di esecuzione testamentaria. Entrambe le azioni (nullità ed annullabilità) possono essere esercitate da chiunque vi abbia interesse.
Azione di riduzione per lesione di legittima
La legge riserva una quota di eredità a determinati soggetti, cd. legittimari, che hanno un forte legame di parentela con il defunto. Essi sono: il coniuge (anche separato), i figli (se vengono a mancare prima del genitore, i loro eventuali figli) e gli ascendenti, se non vi sono coniuge o figli.
La quota va calcolata in base al numero di legittimari, e non può essere diminuita dal defunto (intangibilità della quota). Pertanto, nell'ipotesi in cui il defunto, con atti di disposizione (testamento, donazioni), abbia leso i diritti dei legittimari, questi potranno agire con l'azione di riduzione.
Per verificare se il de cuius abbia leso i diritti di riserva occorre procedere alla cd. riunione fittizia, ossia un'operazione contabile volta a determinare il valore netto del patrimonio ereditario: su questo vanno calcolate le quote riservate ai legittimari. Se vi è stata una violazione, le altre disposizioni testamentarie dovranno essere proporzionalmente ridotte sino alla raggiungimento della quota prevista per legge in favore del legittimario.