Tutela della Proprietà

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La Costituzione degli Stati Uniti riconosce la proprietà come diritto fondamentale dell'uomo. Il nostro ordinamento, invece, seppure non lo riconosce come diritto fondamentale, lo tutela espressamente a partire dalla Costituzione.

Il diritto di proprietà è un diritto con efficacia erga omnes, ossia da far valere nei confronti di tutti. Per tale ragione l'ordinamento, in presenza di aggressioni, concede al proprietario delle particolari azioni per continuare a godere del proprio bene.

  • Azione di manutenzione

    L’azione di manutenzione mira a mantenere la situazione possessoria invariata e ad evitare eventuali e nuove molestie. Quest’azione è esercitabile a tutela di beni immobili o universalità di mobili. L’esperimento di questa azione richiede che la parte si trovi nel possesso della cosa in modo continuo e non interrotto da almeno un anno e che il possesso non sia stato conseguito in maniera violenta o occulta.
  • Azione di spoglio

    L'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 c.c. è esperibile in presenza di uno spoglio violento e clandestino e mira a reintegrare nel possesso chi ne sia stato in tutto o in parte privato. Ha dunque una funzione recuperatoria e occorre che chi sia stato spogliato del bene ne abbia la piena disponibilità. Non deve necessariamente esservi stato l’uso della violenza fisica, ma occorrere che lo spoglio sia avvenuto contro (o senza) la volontà effettiva del possessore. Quanto alla clandestinità invece occorre che lo spoglio sia avvenuto all’insaputa del possessore o detentore e non a causa di una sua negligenza. Quest’azione sarà esperibile a partire da un anno dall’avvenuta conoscenza dello spoglio attraverso l’uso della normale diligenza.
  • Denunzia di nuova opera

    Qualora il vicino o altro soggetto avvia una nuova opera che può recare danno al proprio immobile (appartamento, edificio, terreno), il proprietario (o il possessore, o il titolare di altro diritto) può adire l'autorità giudiziaria con l'azione di denuncia di nuova opera. Il procedimento mira ad accertare se la nuova opera sia in contrasto con un diritto del proprietario che agisce. Nelle more del procedimento, inoltre, il giudice può sospendere la prosecuzione dell'opera, previo il versamento di una somma a titolo di cauzione. L'azione deve essere esperita entro un anno dall'inizio dell'opera e purché non sia ancora terminata.
  • Denunzia di danno temuto

    Quando il proprietario, il possessore o il titolare di altro diritto, teme che da altro edificio, albero o altra cosa possa derivare un danno grave al proprio bene, è possibile esperire l'azione di denunzia di danno temuto. Il procedimento mira ad ottenere una pronuncia giudiziaria volta a porre rimedio al pericolo.
  • Usucapione

     E' noto che la proprietà su un bene immobile può acquistarsi attraverso il possesso continuato per venti anni. Meno noti sono, tuttavia, gli altri presupposti previsti dalla legge affinché il soggetto possa essere considerato legittimamente proprietario del bene. Ed infatti, nel giudizio finalizzato ad ottenere una sentenza che accerti l'intervenuta usucapione (prodromica all'annotazione dell'acquisto nei registri immobiliari) è necessario provare, oltre al detto possesso continuato per venti anni, anche che il possesso sia avvenuto uti dominus (come se fosse il proprietario), in buona fede, ed iniziato in modo non violento né clandestino. Occorre, inoltre, nel giudizio di usucapione, citare tutti i soggetti potenzialmente legittimati alla rivendica del bene (ad es. intestatari della scheda catastale). Occorre, infine, segnalare che nell'ipotesi in cui il possesso sia iniziato in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (compravendita, donazione, successione), che sia stato debitamente trascritto nei registri immobiliari, il termine per maturare l'usucapione è abbreviato a 10 anni (art. 1159 c.c.).

Documenti necessari: Visura catastale dell'immobile.

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Avvocato Gaetano Sciortino iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

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