Interdizione ed inabilitazione
L'interdizione è lo strumento di tutela della persona maggiormente invasivo in quanto priva totalmente il beneficiario della capacità di agire, che, quindi, non potrà compiere validamente alcun atto giuridico di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'interdetto viene, quindi, per l'ordinamento assimilato ad un minore. Per tale ragione i presupposti per richiedere l'interdizione consistono in patologie ed infermità della mente che alterano totalmente la capacità di discernimento.
L'inabilitazione, invece, può richiedersi quando l'infermità di mente non sia talmente grave da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi. Possono essere inabilitati anche i soggetti affetti da sordomutismo o cecità congeniti, quando sia mancata un'educazione sufficiente, o ancora le persone che per prodigalità, abuso abituale di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, si espongono a gravi pregiudizi economici.
Soggetti legittimati a richiedere tanto l'interdizione quanto l'inabilitazione sono:
- il coniuge;
- i parenti entro il 4 grado (figli, genitori, fratelli, nipoti, nonni, zii e cugini) e gli affini entro il secondo (suoceri, genero, nuora, cognati);
- il pubblico ministero.
Documentazione necessaria per avviare il procedimento di interdizione o di abilitazione:
- Estratto di nascita, certificato di residenza e stato di famiglia del soggetto da tutelare;
- Documentazione riguardante lo stato patrimoniale;
- Documentazione medica comprovante l'infermità.