Tutela della Persona

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Quando si pensa al diritto civile ed alle tutele apprestate dalla legge si pensa spesso alla protezione del patrimonio, ma appare altrettanto fondamentale la tutela della persona e dei connessi diritti della personalità.

Con l'espressione “tutela della persona” qui si intendono tanto gli istituti volti alla protezione delle persone fisiche, specialmente le più deboli, quali ad esempio minori, anziani o affetti da gravi disabilità, quanto le azioni volte alla tutela dei diritti intrinsecamente attinenti alla persona, quali ad esempio il diritto alla salute, il diritto al nome, il diritto all'integrità morale o alla riservatezza.

 

Avvocato per tutela dei diritti della persona

Prescindendo dalle aggressioni più gravi alla persona umana che sono oggetto di tutela anche penale, il nostro ordinamento tutela i diritti della personalità anche sotto il profilo civilistico apprestando gli strumenti giuridici più opportuni e le azioni inibitoria e di risarcimento del danno.

L'azione inibitoria ha lo scopo di apprestare una tutela preventiva ed urgente con la quale si intende impedire la condotta illecita ed il prodursi degli effetti pregiudizievoli.

Qualora non sia stato possibile inibire la condotta illecita ed impedire il verificarsi di un pregiudizio per il soggetto, è sempre possibile esperire una tutela di tipo successivo volto al risarcimento del danno tanto patrimoniale quanto non patrimoniale (ad es. danno morale).

Peculiarità dei giudizi in tali casi è la possibilità di richiedere la c.d. reintegrazione in forma specifica, mediante, ad esempio, pubblicazione della sentenza e della rettifica in un quotidiano.

 

Tutela della salute

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'uomo, tutelato e costituzionalmente riconosciuto dall'art. 32 della nostra Carta Costituzionale.

A prescindere dall'eventuale tutela penale, le norme civili riconoscono il diritto al risarcimento del danno per la lesione del diritto alla salute cagionato dal comportamento lesivo di altri soggetti.

 

Tutela del nome

Il nome, composto da prenome (ad es. Mario) e cognome (ad es. Russo), identifica ogni persona e la contraddistingue nel contesto sociale in cui vive, ed è tutelato dall'ordinamento dai comportamenti pregiudizievoli posti da altri soggetti, come:

- contestazione dell'uso legittimo del proprio nome;

- usurpazione del nome che genera un rischio di confusione tra il legittimo titolare ed altri soggetti;

- utilizzazione abusiva del nome tale da danneggiare il titolare.

Le azioni a tutela del nome possono essere promosse anche dai parenti del soggetto ancora in vita, che abbiano un interesse alla tutela del nome fondato su ragioni familiari.

L'art. 9 del Codice Civile, infine, estende la tutela anche allo pseudonimo o nome d'arte che abbia acquisito la medesima importanza del nome.

 

Avvocato per tutela del diritto d'immagine e della reputazione

Il diritto all'immagine, o meglio il diritto sulla propria immagine consiste nella facoltà di vietare l'esposizione o diffusione della propria immagine senza il consenso dell'interessato ed a prescindere se l'utilizzo possa recare pregiudizio. Le legge n. 633 del 1941, infatti, prescrive la necessità del consenso, anche implicito, della persona ritratta per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto. Anche dopo la morte della persona, l'utilizzo dell'immagine può avvenire solo con il consenso degli eredi.

Spesso correlato al diritto di immagine vi è il diritto all'integrità morale inteso quale tutela dell'onore, del decoro e della reputazione della persona, ossia la stima di cui il soggetto gode nel proprio ambito sociale anche in ragione delle proprie doti morali, fisiche ed intellettuali.

Tali diritti devono essere, tuttavia, bilanciati con il diritto di cronaca, il cui esercizio può considerarsi legittimo qualora ricorrano tre condizioni:

1. la verità dei fatti;

2. l'interesse pubblico;

3. l'utilizzo di espressioni civili ed equilibrate.

 

Tutela della riservatezza e diritto all'oblio

L'ordinamento tutela la persona dalle ingiustificate intromissioni nella sua sfera privata e dalla divulgazione di situazioni e vicende strettamente personali e familiari che la riguardano. L'intromissione e la divulgazione non sono giustificate se non sorrette da interessi pubblici preminenti.

Correlato al diritto alla riservatezza è il diritto all'oblio, consistente nel diritto della persona affinché siano pubblicamente dimenticate proprie vicende personali del passato e non sussiste un interesse pubblico ed attuale alla divulgazione. E' il caso, ad esempio, di un condannato che, avendo scontato la sua pena, ha diritto ad essere “dimenticato” dall'opinione pubblica.

In caso di violazioni, è possibile rivolgersi al Garante della Privacy o ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

 

Avvocato per tutela dei minori

La capacità di agire, ossia l'attitudine a compiere validamente atti giuridici, si acquista al compimento del diciottesimo anno di età, salvo che non sia stabilita un'età diversa. Sino al raggiungimento della maggiore età, quindi, tutti i minori sono soggetti alla responsabilità genitoriale che comporta il potere-dovere dei genitori di rappresentare i figli nel compimento degli atti e di amministrare i loro beni.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre l'istituto della tutela dei minori, con la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare.

Nella scelta del tutore si tiene conto della designazione effettuata per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale. Se manca la designazione o per altri motivi non può procedersi in tal senso, la scelta del tutore avviene tra gli ascendenti (nonni) o tra gli altri prossimi parenti del minore (fratelli, zii).

Al pari dei genitori, il tutore si prende cura del minore e provvede all'amministrazione dei suoi beni, sotto il controllo del giudice tutelare. A tal fine, deve formare l'inventario dei beni e rendere conto al giudice della gestione.

 

In alcuni casi, la maggiore età non è sufficiente a garantire la capacità di compiere validamente atti giuridici. E' il caso, ad esempio, di persone affette da infermità mentali, handicap o altre patologie psico-fisiche che impediscono al soggetto di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Per una maggior tutela di tali soggetti fragili, l'ordinamento prevede che, per il compimento di alcuni atti giuridici, essi vengano affiancati, o sostituiti, da altre persone.

Gli istituti giuridici volti alla protezione dei soggetti fragili sono: l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

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