Assegno protestato: come ottenere la riabilitazione.

Aver subito un protesto, oltre a un aumento di costi e spese, comporta delle conseguenze molto pregiudizievoli per chi esercita un'attività imprenditoriale tra cui il divieto di emettere assegni e l'impossibilità di accedere al credito. Come rimediare?

L'assegno è un metodo di pagamento con il quale il titolare di un conto corrente ordina all'istituto di credito, ove lo intrattiene, di pagare al portatore legittimo del titolo (assegno) la somma di denaro ivi indicata.

Grazie all'avvento degli strumenti di pagamento elettronici (bancomat e carte di credito) l'assegno è sempre meno adoperato per gli acquisti dei consumatori. Bonifici istantanei e pagamenti tramite POS, infatti, garantiscono celermente il buon esito dell'operazione a differenza dell'assegno che, invece, potrebbe risultare “scoperto” dopo alcuni giorni dall'emissione.

L'assegno, tuttavia, risulta ancora molto impiegato nell'ambito delle relazioni commerciali, anche in ragione della possibilità di essere utilizzato, seppur impropriamente, come promessa di pagamento (qui un approfondimento sul tema).

D'altro canto, un indiscusso vantaggio per chi riceve l'assegno si rinviene nella possibilità di procedere ad un recupero del credito più rapido rispetto ad una semplice scrittura privata. Con un assegno, infatti, si può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che consente di procedere ad un pignoramento decorsi 10 giorni dalla notifica del decreto.

Altro strumento che può risultare d'ausilio nell'indurre il debitore al pagamento, consiste nella possibilità di effettuare un protesto nei suoi confronti. Tale procedimento, seppur non risolutivo per il recupero del credito, può indurre l'inadempiente al pagamento per evitarne le conseguenze negative.

 

Protesto assegno: in cosa consiste e cosa comporta.

Il protesto è l'atto formale con il quale un pubblico ufficiale dichiara il mancato pagamento di un titolo di credito, in questo caso l'assegno (c.d. levata). Lo stesso pubblico ufficiale, inoltre, comunica il nominativo del debitore alla Camera di Commercio che procede all'iscrizione dello stesso nel Registro Informatico dei Protesti.

A questo punto, il debitore ha 60 giorni di tempo per coprire l'assegno e pagare gli interessi, le spese di protesto e una penale di circa il 10%.

Diversamente, se entro tale termine non si provvede al pagamento, il soggetto viene iscritto presso la Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI): ciò comporta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi.

Attenzione: colui che emette un assegno senza l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad € 1.032,00.

La revoca dell'autorizzazione a emettere assegni non è, tuttavia, l'unica conseguenza pregiudizievole che comporta l'iscrizione presso la centrale d'allarme interbancaria (CAI). Infatti, tale banca dati viene consultata dagli istituti di credito e intermediari finanziari ogni qualvolta si chiede un prestito, un finanziamento o un mutuo. Non dovrebbe, quindi, sorprendere l'impossibilità di accedere al credito se si è iscritti alla CAI.

 

Come cancellare il protesto di un assegno.

Il protesto di un assegno decade automaticamente, a prescindere dal pagamento, decorsi 5 anni dalla levata.

Tuttavia, per sottrarsi alle conseguenze negative del protesto, il debitore può cancellarlo tramite la riabilitazione.

La riabilitazione può essere chiesta dal debitore che ha pagato l'assegno, decorso un anno dalla data di levata, a condizione che non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno.

La riabilitazione si ottiene a seguito di domanda al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o della sede della società del soggetto che presenta l'istanza.

Alla richiesta occorre allegare:

  • l'originale del titolo protestato unitamente alla levata di protesto (in mancanza del titolo è necessaria la copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le forze dell'ordine);

  • quietanza del titolo rilasciata dal soggetto che avrebbe dovuto incassare l'assegno o copia del bonifico bancario dal quale risultano gli estremi dell'assegno protestato;

  • visura camerale del soggetto che presenta l'istanza non più vecchia di 15 giorni.

Occorre, inoltre, pagare un contributo unificato di 98,00 euro e una marca da bollo di 27 euro (tramite piattaforma PagoPA).

Se la riabilitazione dovesse essere negata, il richiedente può fare ricorso in Corte d'Appello entro 10 giorni.

Il decreto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Informatico Protesti, ma occorre chiederla con apposita domanda presentata alla Camera di Commercio che ha curato la pubblicazione, allegando la seguente documentazione:

  • copia del documentato d'identità del richiedente;

  • copia conforme del decreto di riabilitazione reso dal Tribunale (la conformità può essere attestata dall'avvocato che abbia curato il procedimento);

  • prova del pagamento della marca da bollo e dei diritti di segreteria.

Per ottenere la riabilitazione non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Tuttavia, la consulenza di un professionista qualificato e competente può certamente aiutare a raggiungere più celermente il risultato, nella consapevolezza che, soprattutto nell'ambito di un'attività imprenditoriale, il risparmio di tempo spesso equivale a maggiori opportunità di guadagno.

 

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