Mantenimento dei figli e genitore disoccupato: cosa accade?

L'obbligo di mantenere i figli è un dovere non solo morale ma anche giuridico, previsto dalla Costituzione e dal Codice civile, che prescinde dalla convivenza con la prole. Pertanto, nell'ipotesi in cui un genitore non convive stabilmente con i figli deve corrispondere all'altro, che con loro convive (c.d. genitore collocatario), una somma di denaro quale contributo al mantenimento. Tale obbligo permane anche nell'ipotesi in cui non si disponga delle risorse necessarie? Cosa accade in questi casi e cosa può fare il genitore collocatario?

L'obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di essere genitori e, conseguentemente, la corresponsione del mantenimento è dovuta sia nei casi di crisi del matrimonio sia nei casi di crisi della coppia non sposata con figli nati fuori dal matrimonio. L'unica differenza tra le suddette ipotesi consiste nel procedimento che stabilisce l'importo del mantenimento dovuto: nel caso di scioglimento del vincolo matrimoniale ciò avviene nel procedimento di separazione o divorzio; nel secondo caso attraverso un autonomo e apposito procedimento giudiziale.

Il mantenimento, oltre che per i figli minorenni, è dovuto anche per quelli maggiorenni incapaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni poiché, ad esempio, impegnati negli studi universitari o in un percorso di formazione professionale e che, comunque, non siano inoccupati per loro colpa.

L'importo del mantenimento può essere oggetto di accordo tra i genitori o, in mancanza, stabilito dal Giudice, secondo i criteri indicati nell'art. 337, comma 4, c.c. Tale disposizione prevede che entrambi i genitori debbano provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alla propria capacità contributiva. L'importo è determinato considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

 

Chi non lavora deve dare il mantenimento?

L’obbligo di mantenere i figli sorge automaticamente dopo la nascita degli stessi e non viene meno neanche in presenza di difficoltà economiche.

Anche nel caso in cui uno dei genitori risulti disoccupato, infatti, i tribunali italiani hanno più volte affermato che il genitore deve comunque partecipare alle spese che riguardano i propri figli. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’obbligo di mantenimento permane a meno che non si provi l’assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni. Più in particolare, è stato stabilito che il genitore separato o divorziato deve versare l’assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. In particolare, per esimersi dall'adempiere all'obbligo di mantenimento, il genitore che si trova in difficoltà economica deve dimostrare documentalmente di essersi attivato nella infruttuosa ricerca del lavoro, e, quindi, di aver fatto tutto il possibile per rimediare alla sua instabile condizione, dimostrando, inoltre, di non avere alcun tipo di altra entrata economica, (ad esempio un reddito da locazione).

Di conseguenza, qualsiasi risparmio presente sul proprio conto corrente, nonché il “lavoro in nero”, spesso individuato attraverso la discrepanza tra le entrate dichiarate e il tenore di vita che effettivamente conduce il soggetto, può essere tenuto in considerazione dal giudice ai fini del mantenimento della prole.

Il giudice, infatti, può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sul reale tenore di vita dei genitori servendosi anche dell’ausilio della polizia tributaria per raccogliere le informazioni necessarie a fondare la propria decisione. Tra gli strumenti del giudice vi è anche l'accesso alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, “ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali tramite i gestori” ai sensi dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

 

Mancato versamento del mantenimento: le conseguenze.

Il genitore che non adempie al dovere di mantenimento dei figli è tenuto a risarcire i danni causati ai figli da una vita di difficoltà economiche e di occasioni perdute. Il mancato versamento del mantenimento, inoltre, è suscettibile di tutela anche sotto il profilo penalistico. Il genitore che non adempie, infatti, può essere chiamato a rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 del Codice penale che prevede la pena della reclusione sino a un anno o la multa da 103 a 1032 euro.

Tuttavia, specularmente a ciò che accade nell'ordinamento civile, anche la responsabilità penale può venir meno se il genitore si trova, oggettivamente, in serie difficoltà economiche.

Non è penalmente responsabile, infatti, il genitore che non riesce a corrispondere il mantenimento se sostiene già delle spese necessarie alla propria sopravvivenza (ad esempio il pagamento di un canone di locazione per la nuova abitazione). Ciò è quanto affermato in una recente pronuncia della Corte di Cassazione in cui si statuisce che “non è realmente possibile per il padre provvedere al mantenimento dei figli, avendo una situazione personale precaria che altrimenti non gli permetterebbe nemmeno una sopravvivenza dignitosa” (sent. 32576/2022).

Ad ogni buon conto, occorre evidenziare che la tutela penale può aver grande forza persuasiva nei confronti del debitore inadempiente ma, certamente, non consente di ottenere coattivamente la somma richiesta e dovuta.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, nel caso in cui il genitore disoccupato non disponga delle risorse economiche per mantenere i figli, la legge prevede un altro strumento in soccorso del genitore collocatario e a tutela della prole: il mantenimento dei nonni.

 

Quando i nonni devono pagare il mantenimento?

Il primo comma dell'art. 316bis del Codice civile, dopo aver ribadito gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, stabilisce che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

L'obbligazione dei nonni è, quindi, sussidiaria rispetto a quella dei genitori in quanto sorge solo quando questi “non hanno i mezzi necessari ad adempiere”. La Cassazione ha, inoltre, chiarito che l'obbligo in capo ai nonni sorge allorquando entrambi i genitori non dispongano dei mezzi e non solamente quando uno dei due non fornisce il proprio contributo.

Occorre considerare, altresì, che la norma non fa distinzioni tra gli ascendenti del ramo genitoriale che contribuisce (anche minimamente) rispetto a quelli del ramo genitoriale che non contribuisce per nulla. Pertanto, ciascuno degli ascendenti (al di là del contributo fornito dal rispettivo discendente) può essere chiamato a contribuire al mantenimento.

Deve segnalarsi, infine, che la norma in questione parla espressamente degli “ascendenti”: dunque, chi dovrà occuparsi, in via sussidiaria, del mantenimento dei figli saranno i nonni degli stessi, escludendo, viceversa, altre relazioni di parentela quale può essere quella con gli zii (non essendo questi, parenti in linea retta).

 

In conclusione, nonostante sia pacifico l’orientamento giurisprudenziale che afferma l’obbligatorietà del mantenimento nei confronti dei figli, è necessario tener conto di tutte le peculiarità del singolo caso concreto per poter individuare la strategia più idonea a far valere le proprie ragioni.

 

Per ricevere una consulenza personalizzata sul tuo caso, contattami telefonicamente o tramite il form qui di seguito riportato!

Articoli correlati

Mantenimento dei figli e genitore disoccupato: cosa accade?

L'obbligo di mantenere i figli è un dovere non solo morale ma anche giuridico, previsto dalla Costituzione e dal Codice civile, che prescinde dalla...

Assegno protestato: come ottenere la riabilitazione.

Aver subito un protesto, oltre a un aumento di costi e spese, comporta delle conseguenze molto pregiudizievoli per chi esercita un'attività imprend...

Decesso dell'inquilino: cosa succede alla locazione?

La locazione ad uso abitativo è un particolare tipo di locazione volta a soddisfare le esigenze abitative del conduttore, comunemente detto inqui...

Occupazione abusiva: come liberare l'immobile

La proprietà immobiliare viene generalmente considerata un investimento sicuro che garantisce una duratura rendita passiva. Gli immobili ricevuti...

La locazione per studenti universitari

La locazione ad uso studenti universitari è un particolare tipo di locazione ad uso abitativo (breve), prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 43...

Ristrutturazione ed aumento dei costi: quando è legittimo?

Per chi deve affrontare dei lavori di ristrutturazione, una delle maggiori preoccupazione riguarda l'aumento imprevisto della spesa preventivata....
RICHIEDI UNA CONSULENZA

Vorresti risolvere il tuo problema legale o semplicemente raccontarmi il tuo caso? Compila il form per ricevere la tua risposta!

Trascina i file qui o Sfoglia

Seguimi su


Avvocato Gaetano Sciortino iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

P. IVA 06743460823

avvocatosciortino.it - tutti i diritti riservati

Sito Web realizzato da Gabriele Pantaleo